picone
2006-10-26 07:33:17 UTC
Un cliente rilascia una dichiarazione (semplice, non una denuncia di
sottrazione/smarrimento) alla filiale presso cui ha il conto corrente
affermando di aver distrutto gli assegni n.ro X, Y e Z.
Il cassiere ne prende atto ed inserisce l'informazione (blocco non
reversibile) in procedura.
Dopo pochi giorni uno degli assegni dichiarati distrutti rientra in
filiale (nei termini) regolarmente compilato e firmato.
Domande:
1 - La banca, a norma di legge, potrebbe pagare tranquillamente l'assegno
(se i fondi fossero disponibili) in quanto il blocco produce effetti solo
se l'assegno arriva oltre i termini di presentazione. (vero o falso).
2 - Nella pratica, però, si contatta il cliente invitandolo a
sottoscrivere una nuova dichiarazione tipo: "oops, mi sono sbagliato
l'assegno Y era stato emesso e non distrutto. Pagatelo pure". Dopodiché
l'assegno viene regolarmente pagato. Se il cliente si rifiutasse di venire
in banca e/o fosse irreperibile l'assegno dovrebbe essere inviato al
protesto con causale 79 (Assegno sottratto / smarrito / distrutto) questa
causale non attiva la procedura CAI ma solo il protesto. La domanda è:
questo tipo di comportamento non potrebbe essere una "furbata" del traente
per prendere tempo con il creditore evitando, nel contempo, la
segnalazione CAI (che all'atto pratico si è dimostrata più efficace del
protesto)? Quali sarebbero le conseguenze legali per il creditore
(beneficiario) ed il debitore (traente)?
Grazie a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti i forumisti.
Picone.
sottrazione/smarrimento) alla filiale presso cui ha il conto corrente
affermando di aver distrutto gli assegni n.ro X, Y e Z.
Il cassiere ne prende atto ed inserisce l'informazione (blocco non
reversibile) in procedura.
Dopo pochi giorni uno degli assegni dichiarati distrutti rientra in
filiale (nei termini) regolarmente compilato e firmato.
Domande:
1 - La banca, a norma di legge, potrebbe pagare tranquillamente l'assegno
(se i fondi fossero disponibili) in quanto il blocco produce effetti solo
se l'assegno arriva oltre i termini di presentazione. (vero o falso).
2 - Nella pratica, però, si contatta il cliente invitandolo a
sottoscrivere una nuova dichiarazione tipo: "oops, mi sono sbagliato
l'assegno Y era stato emesso e non distrutto. Pagatelo pure". Dopodiché
l'assegno viene regolarmente pagato. Se il cliente si rifiutasse di venire
in banca e/o fosse irreperibile l'assegno dovrebbe essere inviato al
protesto con causale 79 (Assegno sottratto / smarrito / distrutto) questa
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questo tipo di comportamento non potrebbe essere una "furbata" del traente
per prendere tempo con il creditore evitando, nel contempo, la
segnalazione CAI (che all'atto pratico si è dimostrata più efficace del
protesto)? Quali sarebbero le conseguenze legali per il creditore
(beneficiario) ed il debitore (traente)?
Grazie a chi vorrà rispondermi e un saluto a tutti i forumisti.
Picone.
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questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ***@newsland.it
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